Ordinanza sindacale n. 3 del 02-05-2024: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
6 Maggio 2024
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6 Maggio 2024
Ordinanza n. 3 del 02-05-2024
ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA SINDACALE PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
Premesso che il Comune, anche per l’anno 2024, effettuerà sulle aree pubbliche comunali degli interventi di disinfestazione contro zanzare, mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di riproduzione degli insetti infestati;
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);
Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”.
Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;
Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;
Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo compreso tra la pubblicazione del presente atto e il 31 ottobre 2024, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;
Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
VIETA
DI PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI DI ACUQA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RQCCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA OPPORTUNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.
DISPONE
La sanzione amministrativa pecuniaria per l’inosservanza alla presente, prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., determinata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Che all’esecuzione e alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, nonché all’accertamento di inosservanze provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché il personale di ATS Milano Città Metropolitana e chiunque altro spetta in base alle disposizioni vigenti in materia.
La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierne e il 31-10-2024, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti;
DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
CONVIENE
Che copia della presente ordinanza venga:
DÀ ATTO CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
MICHELE AVOLA