Ordinanza sindacale n. 3 del 02-05-2024: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

6 Maggio 2024

Ordinanza n. 3 del 02-05-2024

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA SINDACALE PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

Premesso che il Comune, anche per l’anno 2024, effettuerà sulle aree pubbliche comunali degli interventi di disinfestazione contro zanzare, mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di riproduzione degli insetti infestati;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”.

Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya,  l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo compreso tra la pubblicazione del presente atto e il 31 ottobre 2024, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

ORDINA

 

  • Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di
  1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi  raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essicontenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
  3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
  4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
  • Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
  1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.

 

  • A tutti i conduttori di orti, di:
  1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
  2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.

 

  • Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
  1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

  • Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
  1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
  2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

 

  • Ai responsabili dei cantieri, di:
  1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
  3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

 

VIETA

DI PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI DI ACUQA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RQCCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA OPPORTUNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l’inosservanza alla presente, prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., determinata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Che all’esecuzione e alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, nonché all’accertamento di inosservanze provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché il personale di ATS Milano Città Metropolitana e chiunque altro spetta in base alle disposizioni vigenti in materia.

La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierne e il 31-10-2024, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti;

DISPONE ALTRESI’

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

CONVIENE

Che copia della presente ordinanza venga:

  • trasmesso al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che vengano rispettate le disposizioni in esso contenute;
  • trasmesso a ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, a mezzo PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
  • pubblicato all’Albo pretorio del Comune per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge N. 833 del 23-12-1978 e s.m.i., e sul sito web istituzionale, sui Social Network del Comune.

DÀ ATTO CHE 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

IL SINDACO
MICHELE AVOLA

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