Covid-19, superamento della fase emergenziale

10 Aprile 2022

Sintesi del Decreto legge 52/2022

Dal 1° aprile non sarà più obbligatorio esibire il Green Pass per accedere negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio e nei ristoranti all’aperto. Accesso libero (sempre con mascherina).

Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test).

Trasporti

  • Dal 1° aprile cessa l’obbligo di possesso di green pass per poter usufruire del trasporto pubblico locale.
  • Fino al 30 aprile,  all’interno dei mezzi di trasporto pubblico e scolastico permane l’obbligo di utilizzo di mascherina.
  • Dal 1 al 30 aprile sarà sufficiente il Green Pass base per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni interregionali, pullman).

Il super Green Pass: resta necessario fino al 30 aprile 2022 per accedere a hotel, palestre, piscine, convegni e congressi, centri culturali e sociali, feste, discoteche.

Mascherine: fino al 30 aprile resta in vigore l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatro, eventi culturali e sportivi).

Capienze impianti sportividal 1° aprile ritorno al 100% all’aperto e al chiuso.

Dal 1° maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato.

L’obbligo vaccinale: per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno 2022, ma dal 1° aprile 2022 decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.

 

Di seguito la comunicazione della Prefettura di Milano relativa al Decreto legge 52/2022

Di seguito la comunicazione della Prefettura di Milano relativa al Decreto legge 52/2022

 

Al link le domande frequenti da consultare:

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Comunicazione Prefettura

 

25 marzo 2022

Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato il 17 marzo 2022 un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dall’entrata in vigore del decreto sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

Fonte:

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412

 

 

2 marzo 2022

Obbligo del green pass base per l’accesso agli Uffici comunali dal 1° febbraio – Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo

Si avvisano i Cittadini che dal 1° febbraio 2022 è obbligatorio il green pass base (ottenibile da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione) per accedere agli uffici comunali, sostando anche per il tempo necessario di fronte al termo-scanner posto all’ingresso della sede del Comune. Ogni utente dovrà esibire il green pass base o le relative certificazioni. Chi non ne sarà in possesso, non potrà entrare.

  • Con il Decreto-Legge n. 221 approvato il 24 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha introdotto misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il decreto stabilisce inoltre la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022.
  • In seguito, il DL 221/2021 è stato integrato con il Decreto-Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, che ha introdotto nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione).
  • Consulta la tabella delle attività consentite senza Green pass, con Green pass “base” e con Green pass “rafforzato”.
  • Il Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 stabilisce che la Certificazione verde rilasciata a chi si è sottoposto alla terza dose di vaccino o a chi è guarito da SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario non ha scadenza.
  • Il DL 5/22 aggiorna inoltre le misure in merito alla gestione delle quarantene e dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo.
  • Come stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2022, a partire dall’11 febbraio e fino al 31 marzo 2022 permane l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Decade invece l’obbligo di indossare mascherine all’aperto.
  • In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 febbraio 2022, a partire dal 28 febbraio la Lombardia passa in “zona bianca“. Non vengono introdotte nuove disposizioni rilevanti rispetto a quelle già in vigore.

Per maggiori informazioni, consulta i testi dei decreti-legge sulla Gazzetta Ufficiale:
DL n. 221 del 24 dicembre 2021
DL n. 229 del 30 dicembre 2021
DL n. 1 del 7 gennaio 2022
DPCM del 21 gennaio 2022
DL n. 5 del 4 febbraio 2022

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

 

 

13 gennaio 2022

Misure anti Covid-19: ultimi aggiornamenti

Con il Decreto-Legge n. 221 approvato il 24 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha introdotto ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il decreto stabilisce inoltre la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022.

In seguito, il DL 221/2021 è stato integrato con il Decreto-Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, che ha introdotto nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e alle quarantene per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con Green pass “base” e con Green pass “rafforzato”.

In base alle disposizioni nazionali e all’Ordinanza del Ministro della Salute del 31 dicembre 2021, a partire dal 3 gennaio 2022 anche la Lombardia si trova in “zona gialla”, anche se sostanzialmente non vi sono nuove disposizioni rilevanti considerato che l’utilizzo della mascherina anche all’aperto è obbligatorio dal 25 dicembre 2021.

Infine, con il Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato ulteriori misure che riguardano, in particolare, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50 e per il personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori. Approvate inoltre nuove misure per l’uso del Green Pass “base” e “rafforzato” e per il rientro a scuola. Il DL del 7 gennaio 2022 è in vigore dal giorno 8 gennaio 2022, consulta il provvedimento.

Di seguito le principali disposizioni valide su tutto il territorio nazionale:

Obbligo vaccinale

A partire dall’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 si prevede, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, che si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

A partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati over 50 devono essere in possesso del Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro.

Dal 1° febbraio 2022 l’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti di età, anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Estensione del Green Pass “base”

A partire dal 20 gennaio 2022 è necessario esibire il Green Pass “base” per accedere ai servizi alla persona.

Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “base” va esibito anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuati da successivo provvedimento.

Tali misure resteranno in vigore fino al 31 marzo 2022.

Mascherine

È obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto.

A partire dal 25 dicembre 2021, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per frequentare:

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili;
  • eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • su tutti i mezzi di trasporto.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene esteso l’obbligo di green pass ‘rafforzato’ – la certificazione che viene rilasciata solo a seguito di vaccinazione o guarigione – per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività:

  • accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale,
  • servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto,
  • alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno,
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
  • sagre, fiere, convegni e congressi,
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici,
  • accesso agli eventi e alle competizioni,
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • musei e mostre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Validità del Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantena per i contatti di caso

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 se hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da Covid-19 da non più di 4 mesi (120 giorni) o se hanno ricevuto la somministrazione della dose ‘booster’ di richiamo.

Per tali persone scatta un periodo di auto-sorveglianza in cui:

  • dovranno obbligatoriamente indossare nei 10 giorni successivi all’esposizione mascherine di tipo FFP2,
  • in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione della quarantena, o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, cessa dopo aver effettuato – anche presso centri privati – un test antigenico rapido o molecolare risultato negativo. In questo caso la trasmissione all’AST del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Queste disposizioni entrano in vigore a partire dal 31 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni consulta le FAQ del Governo

Eventi, feste, discoteche

Dall’entrata in vigore del DL 221/2021 e fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

Dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Per maggiori informazioni, consulta i testi dei decreti-legge sulla Gazzetta Ufficiale:
DL n. 221 del 24 dicembre 2021
DL n. 229 del 30 dicembre 2021
DL n. 1 del 7 gennaio 2022

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde (o Green pass) è possibile consultare le pagine dedicate sul sito del governo.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

Altre info:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti/red-coronavirusnuoviaggiornamenti

 

7 gennaio 2022

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Obbligo vaccinale

  • Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
  • Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green Pass Base

  • È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
  • Smart working – Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Scuola

  • Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
  • Scuola dell’infanzia– Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
  • Scuola primaria (Scuola elementare) – Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
  • Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc) – Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Fonte:

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-55/18944

3 gennaio 2022

Misure valide in Lombardia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, di seguito integrato con DL n. 229 del 30 dicembre 2021 che ha introdotto nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e alle quarantene per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.

In base alle disposizioni nazionali e all’Ordinanza del 31 dicembre 2021 del Ministro della Salute, a partire dal 3 gennaio 2022 in Lombardia si applicano le misure previste per la “zona gialla”.

Di seguito le principali novità.

Mascherine

A partire dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 il DL 221/2021 ha introdotto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto, anche in zona bianca.

Sempre a partire dal 25 dicembre 2021, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per frequentare:

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili;
  • eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • su tutti i mezzi di trasporto.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene esteso l’obbligo di green pass ‘rafforzato’ – la certificazione che viene rilasciata solo a seguito di vaccinazione o guarigione – per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività:

  • accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale,
  • servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto,
  • alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno,
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
  • sagre, fiere, convegni e congressi,
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici,
  • accesso agli eventi e alle competizioni,
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • musei e mostre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
  • corsi di formazione privati se svolti in presenza.

Validità del Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantena per i contatti di caso

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 se hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da Covid-19 da non più di 4 mesi (120 giorni) o se hanno ricevuto la somministrazione della dose ‘booster’ di richiamo.

Per tali persone scatta un periodo di auto-sorveglianza in cui:

  • dovranno obbligatoriamente indossare nei 10 giorni successivi all’esposizione mascherine di tipo FFP2,
  • in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione della quarantena, o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, cessa dopo aver effettuato – anche presso centri privati – un test antigenico rapido o molecolare risultato negativo. In questo caso la trasmissione all’AST del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Queste disposizioni entrano in vigore a partire dal 31/12/2021.

Eventi, feste, discoteche

Dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Per maggiori informazioni, consulta i testi dei decreti-legge sulla Gazzetta Ufficiale:
DL n. 221 del 24 dicembre 2021
DL n. 229 del 30 dicembre 2021

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde (o Green pass) è possibile consultare le pagine dedicate sul sito del governo.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

 

 

27 dicembre 2021

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Si informa che sulla GU Serie Generale n. 305 del 24-12-2021 (clicca qui) è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (Decreto Festività).

Qui gli approfondimenti:

 

14 dicembre 2021

COVID-19, PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Fonte:

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/18806

 

 

6 dicembre 2021

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

1. Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

2. Obbligo nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

3. Green Pass

Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

  • Spettacoli
  • Spettatori di eventi sportivi
  • Ristorazione al chiuso
  • Feste e discoteche
  • Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno. Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/18639

 

 

Al link la Tabella delle attività consentite: senza green pass, con green pass “base” e  con green pass “rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

  • per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
  • per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

 

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