DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA “AMBROSIA” AL FINE DI PREVENIRE LE PATOLOGIE ALLERGICHE AD ESSA CORRELATE

25 Giugno 2024

Ordinanza n. 7 del 12-06-2024

ORDINANZA SINDACALE
DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA “AMBROSIA” AL FINE DI PREVENIRE LE PATOLOGIE ALLERGICHE AD ESSA CORRELATE

IL SINDACO

PREMESSO che:

  • in questi ultimi anni il numero dei soggetti che accusano allergie al polline di Ambrosia è in continua crescita;
  •  le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili.

CONSIDERATO che:

  • l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
  • cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre
    smosse dei cantieri, sulle banchine stradali, sulle rotatorie spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree
    abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
  • l’Ambrosia è una pianta altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori causa di pollinosi tardo estiva.

RILEVATO che:

  • l’incuria delle sopracitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
  •  la manutenzione delle aree verdi – ed in particolare, lo sfalcio periodico delle aree infestate – può impedire la fioritura e la pollinazione della pianta se effettuata in
    periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un’attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze.

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare l’ulteriore diffusione dell’Ambrosia e a contenere l’aerodispersione del suo polline al fine di evitare, per quanto possibile,
l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia e periodo strettamente
necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell’aria;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 25522 del 29-03-1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella
Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

VISTE le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 4-05-2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l’adozione di Ordinanze sindacali;

Visto il Regolamento locale di igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/200, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla
base di disposizione di Legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

O R D I N A

  •  ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
  •  ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
  • agli amministratori di condominio;
  • ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
  • al Responsabile Settore Strade della Città Metropolitana di Milano;

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;

2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità;

3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell’emissione di polline. A tal fine è necessario intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile.

Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
-1° sfalcio – ultima settimana di luglio;
-2° sfalcio – tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto;

4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, altri metodi di contenimento dell’Ambrosia indicati nell’Allegato tecnico della Direzione Generale Sanità, secondo le seguenti specifiche:
-in ambito agricolo: trinciatura, diserbo (chimico o meccanico), aratura, discatura
-in ambito urbano: pacciamatura, estirpamento, inerbimento
Si ricorda che l’utilizzo degli erbicidi per l’esecuzione di diserbi chimici deve essere effettuato nel rispetto:
‐ del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
‐ del Decreto 22 gennaio “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150”;
‐ della DGR X/3233 del 6 marzo 2015 “Approvazione delle linee guida per l’applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
Tutte le disposizione da attuare contro la diffusione dell’infestante Ambrosia, devono essere attuate nel rispetto dell’Allegato Tecnico predisposto da Regione Lombardia, che si allega al presente atto.

A V V E R T E

La cittadinanza che:

  • chiunque violi le disposizioni di cui alla presente – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in stato di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa come di seguito riportato:
  • da € 50,00 a 200,00 per un area fino a 2.000 mq;
  • da € 200,00 a € 500,00 per un area oltre i 2.000 mq.
  • qualora i soggetti obbligati, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d’ufficio ad effettuare l’intervento con spesa a carico degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

D I S P O N E

La trasmissione della presente ordinanza a:

  • Settore di Polizia Locale affinché vigili sul rispetto del presente atto;
  • ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione Medica – Ufficio di Igiene Pubblica (mezzo posta elettronica: dipartimentodiprevenzione@aslmi2.it)

L’affissione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale comunale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, il 12 giugno 2024.
IL SINDACO
MICHELE AVOLA

Condividi sui Social!